mercoledì 18 aprile 2018

Perché la Costituzione italiana non è giuridicamente antifascista.


di Federica Ciampa.

“La Costituzione è antifascista” è uno degli slogan maggiormente presenti nei salotti radical chic; è blaterato nelle manifestazioni dei centri sociali; è starnazzato dalle urlanti femministe contemporanee; è borbottato nei cortei una decina di spettri decomposti dell’ANPI: insomma lo slogan in questione, utilizzato da tutta la “cultura” – virgolette non casuali – di sinistra, costituisce una sorta di dogma, il quale, secondo i soggetti di cui sopra, è, molto democraticamente, inattaccabile, non lasciando spazio a critiche di nessun tipo.
Tuttavia, le critiche che si possono muovere a questo assunto sono molteplici ed ora che certa intellighenzia di sinistra se ne faccia una ragione.
Innanzitutto, la Carta Costituzionale risulta essere antifascista solo ed esclusivamente da due punti di vista: il primo è quello storico, in quanto la sua formazione è avvenuta dopo la caduta del regime fascista. Il secondo riguarda la disposizione transitoria e finale XII, la quale prescrive che:
“E’ vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.
In deroga all’articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.”
Questa disposizione stabilisce, innanzi tutto, il divieto di riorganizzare il Partito Nazionale Fascista; inoltre, vi è anche una deroga parziale, transitoria, temporanea e, di conseguenza, non costante, degli artt. 48 e 49 Cost., che riguardano i diritti politici degli italiani: la deroga prevede una limitazione, per non oltre un quinquennio, del diritto di voto attivo e passivo nei confronti degli esponenti dell’ex regime fascista. Inoltre, “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.” (art. 21 Cost.).
Questi diritti di libertà prevalgono nella Costituzione sulle disposizioni transitorie. Infatti, i padri costituenti hanno volutamente differenziato i 139 articoli propriamente costituzionali dalle disposizioni transitorie e finali: la ratio della differenziazione sta nell’evitare di creare equivoci e fusioni tra le due tipologie di norme presenti nella stessa Costituzione. Dunque, se all’epoca ci fosse stata veramente la volontà di dare una qualsivoglia valenza antifascista alla nascente Costituzione, i padri costituenti avrebbero provveduto a ciò attraverso un apposito articolo propriamente costituzionale e non certo attraverso una norma transitoria. In ogni caso, la norma transitoria non avrebbe comunque potuto confliggere eternamente con il già citato articolo 48.
Inoltre, il 26 dicembre 1946 nacque il Movimento Sociale Italiano (MSI) costituito da alcuni reduci della Repubblica Sociale Italiana e la cui prima segreteria fu ricoperta da Giorgio Almirante. L’MSI partecipò regolarmente e lecitamente alle prime elezioni nazionali del 1948, anno in cui entrò in vigore anche la stessa la Costituzione: il Movimento ottenne diversi parlamentari e, a riguardo, non ci fu nessuna obiezione di tipo giuridico-legale né da parte dei padri costituenti, né da parte di altri soggetti interessati.
Insomma il pensiero è libero, anche se si richiama al fascismo. Ma a questo punto occorre chiedersi che cosa sia veramente vietato.
La stessa coltissima sinistra, per avvalorare la tesi dell’illegittimità del pensiero che richiama valori del fascismo, è solita chiamare in causa la legge Scelba, che doveva essere la legge di attuazione del primo comma della disposizione transitoria e finale XII: tuttavia, anche qui, vi sono non poche obiezioni da sollevare. Innanzitutto, la l.n. 645/1952 punisce chi “persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista”; però, con ogni evidenza, coloro i quali, a partire dall’MSI si sono definiti fascisti, hanno sempre partecipato legalmente e legittimamente al processo democratico, non volendo mai sovvertire la Forma di Governo repubblicana dell’Italia. In secondo luogo, la legge Scelba sanziona “chiunque pubblicamente esalti esponenti, princìpi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche”: nondimeno, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 1/1957, ha precisato che l’apologia di fascismo non è punibile se consiste in una semplice “difesa elogiativa”.
Insomma non solo il pensiero non è mai contrario alla Costituzione, ma esso può essere manifestato da partiti in qualsiasi forma, purché si agisca nel rispetto delle forme di partecipazione democratica alla vita politica del Paese.
In conclusione, radical chic, centri sociali, femministe urlanti e ANPI è meglio che si mettano l’anima in pace: la Costituzione non è antifascista, semmai è repubblicana. Inoltre, chiunque si definisca fascista, di estrema destra o di destra sociale, può tranquillamente candidarsi e partecipare al procedimento democratico, al pari di chi appartiene ad altre estrazioni politiche: la Carta Costituzionale non punisce le idee.

TRATTO DA:
http://giovaniadestra.it/2017/12/30/perche-la-costituzione-italiana-non-giuridicamente-antifascista/

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